FAQ Iscritti
- Supervisione
- L'anzianità come supervisore assistente sociale va calcolata nello stesso servizio sede del tirocinio o si riferisce allo svolgimento della professione?
Il periodo di supervisione va considerato in totale, e non occorre che sia stata necessariamente svolta nello stesso servizio.
- La supervisione permettere di accedere a crediti formativi e/o deontologici? Con quali modalità?
La supervisione consente di maturare crediti con queste modalità: l’ente che eroga la supervisione deve essere autorizzato dal Consiglio nazionale o convenzionato con un Consiglio regionale e deve aver accreditato ex ante l’evento per cui sviene svolta la supervisione.
- Conteggio crediti
- Posso richiedere l'accreditamento ex post dei corsi frequentati da gennaio 2023?
No, il regolamento in vigore da gennaio 2023 non consente più di inserire richieste di accreditamento ex post per eventi formativi.
- I crediti del triennio si ottengono solo attraverso attività formative?
No, i crediti possono essere ottenuti sia con attività formative (fino ad un massimo di 30 crediti complessivi nel triennio) sia con partecipazione ad eventi formativi (in questo caso senza limitazioni, solo la differenza tra crediti formativi e deontologici).
- Eventi
- Con il regolamento in vigore da gennaio 2023 gli eventi realizzati all’estero sono validi anche anche se si tratta di richieste ex post?
Sì, il loro accreditamento è di competenza del CNOAS.
- I corsi realizzati online in modalità sincrona possono essere registrati e utilizzati come formazione in modalità asincrona?
No. L’evento realizzato in modalità sincrona (webinar) ha una procedura di accreditamento differente rispetto alla FAD asincrona.
- SPID
- A cosa serve lo SPID e come posso richiederlo?
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Per richiedere e ottenere le sue credenziali SPID deve esser maggiorenne e avere a disposizione:
– un indirizzo e-mail;
– il numero di telefono del cellulare che usa normalmente;
– un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);
– la sua tessera sanitaria con il codice fiscale;
Una volta che avrà raccolto i documenti necessari potrà rivolgersi a uno dei soggetti che erogano le credenziali SPID (identity provider). Esistono diverse modalità per richiedere e ottenere le sue credenziali uniche, può scegliere quella più adatta alle sue esigenze. Trova tutte le informazioni sui documenti necessarie per ottenere SPID alla seguente pagina del sito AGID Agenzia per l’Italia digitale:
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ - Sono uno straniero che si trova in Italia, come posso ottenere SPID?
Deve essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano (come ad esempio la carta di identità) in corso di validità e del tesserino del codice fiscale, di un’e-mail e di un cellulare ad uso personale. Se è in possesso di un permesso di soggiorno, può richiedere la carta di identità italiana e presentarla durante la fase di richiesta di attivazione di SPID. Sul sito dell’Agenzia per le Entrate può verificare la procedura idonea per ottenere il codice fiscale https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/come-si-chiede-il-codice-fiscale
- Posso accedere tramite CIE (carta d'identità elettronica)?
L’accesso all’area riservata del CNOAS è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
- Assicurazione Professionale
- Il Consiglio nazionale ha attivato una convenzione per la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile?
E’ in vigore una convenzione per gli Iscritti all’Ordine con la Reale Mutua Assicurazioni. Per tutti i dettagli può rivolgersi ad una qualsiasi filiale di Reale Mutua Assicurazione sull’intero territorio nazionale.
- Cancellazione dall'Albo
- Voglio inoltrare richiesta di cancellazione dall'Albo.
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett a) del D.M. 615/1994, infatti, è il Consiglio regionale dell’Ordine che “cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni”.
- Pagamento Contributo Annuale
- Non ho ricevuto il bollettino per effettuare il pagamento della quota annuale di iscrizione al Consiglio regionale.
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito.
- Perché la quota varia da una regione all'altra?
L’importo del contributo versato dagli iscritti al Consiglio regionale di apparteneza, comprende la quota di competenza del Consiglio nazionale che è pari a euro 32,00 per tutti gli iscritti.
- Posso pagare il contributo annuale utilizzando il sistema pagoPA sul sito del Consiglio nazionale?
I pagamenti della tassa di iscrizione e del contributo annuale da parte degli iscritti all’albo non devono essere effettuati attraverso il sistema pago PA del Consiglio nazionale, ma devono ma devono essere eseguiti esclusivamente con le modalità indicate dal Consiglio regionale di appartenenza.
- Formazione Continua
- Sto seguendo il corso Fad organizzato dal Consiglio nazionale. Dopo aver completato la visione mi appare un messaggio di non corretta visualizzazione che mi impedisce di procedere. Come posso risolvere questa problematica?
Il messaggio potrebbe essere dovuto ad uno dei seguenti motivi, per la cui verifica può essere utile chiedere supporto ad un tecnico: si sta utilizzando un dispositivo non idoneo, non correttamente configurato o con la funzionalità javascript disabilitata. Può fare un controllo incrociato, provando a visualizzare la FAD da un altro dispositivo.
- Quanti crediti devo conseguire nel triennio?
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia.
- Quanti crediti ho l'obbligo di maturare se mi iscrivo all'albo nel corso del triennio formativo?
- Si possono trasferire i crediti da un triennio all'altro?
No, in nessun caso (cfr. Regolamento vigente).
- Entro quando devo inserire le attività svolte nell'anno precedente?
Le attività svolte vanno inserite al massimo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione del triennio.
- Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo posso far valere i crediti formativi in eccesso come crediti deontologici?
No, può far valere i crediti deontologici in eccesso come formativi, ma non il contrario.
- L'ente organizzatore di un evento cui ho partecipato ha trascritto in modo errato il mio codice fiscale. Ha poi comunicato la rettifica al Consiglio accreditante l'evento. Quando riceverò i crediti?
Sono previsti trenta giorni di tempo per l’evasione delle richieste (termine indicato dalla L. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi).
- Ho conseguito un Master online organizzato da un ente non autorizzato. Ho tentato di inserirlo nella mia area riservata come ex-post ma non mi permette di andare avanti.
I crediti possono essere attribuiti solo agli eventi di enti autorizzati. Inoltre il regolamento in vigore da gennaio 2023 ha eliminato la possibilità di inserire richieste di accreditamento ex post per eventi formativi.
- Ho svolto un questionario online, come posso ottenere i crediti?
La partecipazione ai questionari deve essere caricata in autonomia dal partecipante nella propria area riservata, inserendo l’ID del corso fornito dall’ente organizzatore.
- I crediti conseguiti nell'anno di iscrizione vengono conteggiati ai fini dell'obbligatorietà?
Sì, vengono conteggiati.
- Ho iniziato a frequentare un corso a dicembre 2022. L'ho concluso a gennaio 2023. Quando l'ho inserito nell'area riservata è stato registrato nel nuovo triennio formativo. È possibile risolvere questo errore?
Non si tratta di un errore, i crediti vengono imputati all’anno della data di fine corso.
- Ho riscontrato una problematica durante la visualizzazione di un corso Fad non organizzato dal Consiglio nazionale. Come posso risolvere?
Occorre segnalare la problematica all’ente organizzatore.
- Ho frequentato un corso accreditato dal Consiglio regionale. La presenza è stata rilevata con tessera sanitaria ma nella mia area riservata non risultano i crediti.
Bisogna rivolgersi all’ente che ha organizzato l’evento.
- Come si inoltra la richiesta di esonero dalla formazione continua?
L’esonero deve essere richiesto al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando l’apposito modulo presente in area riservata.
- A chi posso chiedere chiarimenti sul riconoscimento dei crediti di un corso?
Bisogna rivolgersi al Consiglio (nazionale o regionale) che ha accreditato l’evento.
- Ho inserito un’attività formativa svolta ma il sistema mi avverte che l’attività non sarà valutata, cosa significa?
L’avviso riguarda chi abbia già assolto l’obbligo formativo previsto dalla legge. La commissione consultiva per la formazione continua non valuta le ulteriori attività di chi ha raggiunto la soglia di crediti necessaria. Queste però possono essere inserite in area riservata, dove vengono registrate nel riepilogo autocertificato del proprio percorso formativo.
- Quale data viene riportata sull'attestato dei corsi Fad?
Sull’attestato viene riportata la data in cui si è superato il test conclusivo della Fad.
- Ho inserito un corso nella mia area riservata, ma l'ID non viene riconosciuto. Come posso fare?
Dopo aver inserito l’ID nel relativo campo, e cliccato fuori dalla stringa, il titolo dovrebbe apparire in automatico. In caso contrario potrebbe non essere accreditato. Per verificarlo è a disposizione lo strumento “cerca corsi” http://www.cnoas.info/cgibin/cnoas/cerca_corsi.cgi sul sito del Consiglio Nazionale.
- Sono obbligata alla formazione continua nel primo anno di iscrizione all'albo?
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo (cfr. Regolamento vigente).
- La formazione universitaria rileva ai fini della formazione continua?
No, la formazione universitaria non rileva ai fini della formazione continua, che è un obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’albo professionale.
- Chi rilascia l'attestato dei corsi organizzati dai Consigli regionali o dal Consiglio nazionale?
Solo per i corsi organizzati dal CNOAS o dai CROAS, l’attestato è disponibile in area riservata. Basta selezionare la coccarda per scaricarlo in pdf.
- Chi rilascia l'attestato dei corsi Fad?
L’attestato di ogni corso, comprese le FaD, viene rilasciato dall’ente organizzatore.
- Ci sono corsi nella mia città?
Per conoscere il calendario dei corsi ci si può rivolgere al Consiglio regionale di appartenenza, o utilizzare lo strumento “cerca corsi” sul sito del Consiglio nazionale. http://www.cnoas.info/cgibin/cnoas/cerca_corsi.cgi
- Il mio orario di lavoro non mi consente di partecipare a corsi durante i giorni feriali, come posso fare?
Sono disponibili i corsi di formazione a distanza (FaD), frequentabili online tramite un PC dotato di collegamento a Internet.
- Sono in maternità, devo assolvere l'obbligo formativo?
In caso di maternità, è prevista la possibilità di chiedere l’esonero. La domanda va presentata al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando utilizzando l’apposito modulo presente in area riservata, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione del triennio formativo.
- Risiedo all'estero, devo assolvere l'obbligo formativo?
Per i residenti all’estero che non possono assolvere all’obbligo formativo, è prevista la possibilità di chiedere l’esonero. La domanda va presentata al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando utilizzando l’apposito modulo presente in area riservata.
- Ho partecipato a un webinar. Devo inserire la presenza in area riservata?
No. È l’ente organizzatore a trasmettere le presenze al Consiglio accreditante (regionale o nazionale). Entro 48 ore dal caricamento dei dati, i partecipanti con almeno l’80% di frequenza vedranno i crediti nella propria area riservata.
- Sono all'estero, non ho possibilità di aggiornare l'area riservata, può farlo la segreteria con l'elenco che ho inviato via email?
L’aggiornamento deve avvenire a cura di ogni iscritto. L’accesso all’area riservata è possibile anche dal’estero, tramite un PC dotato di collegamento a Internet.
- Come devono essere inseriti i corsi fad nell'area riservata?
In caso di FaD esterne alla piattaforma, ogni assistente sociale deve caricare in autonomia l’attività, inserendo l’ID associato fornito dall’ente organizzatore, insieme all’attestato di frequenza.
- I corsi frequentati devono essere inseriti solo in area riservata o vanno anche comunicati al proprio Consiglio regionale?
È necessario aggiornare soltanto la propria area riservata, utilizzando l’ID identificativo dei corsi frequentati.
- Nessuno degli eventi a cui ho partecipato è presente in "Cerca corsi". Come posso fare?
Se un corso non è presente nel calendario, non è stato accreditato o la richiesta potrebbe essere ancora in fase di valutazione. La partecipazione non consente quindi di maturare crediti.
- Sto frequentando un corso che non è stato accreditato, posso inserirlo come ex post?
Il regolamento in vigore da gennaio 2023 ha eliminato la possibilità di inserire richieste di accreditamento ex post per eventi formativi.
- Non trovo l'ID di un corso che ho frequentato. Come posso fare?
Può utilizzare lo strumento “cerca corsi” sul sito del Consiglio nazionale. http://www.cnoas.info/cgibin/cnoas/cerca_corsi.cgi
- Registrazione Area Riservata
- Ho problemi a registrarmi nell'area riservata con la PEC
La PEC non è utilizzabile per la registrazione e l’accesso all’area riservata.
- Non riesco a trovare l'area riservata sul sito
L’area riservata è presente nella home page del sito www.cnoas.it di seguito il link http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/ar.cgi
- Risiedo all'estero, mi devo registrare in area riservata?
Si, la formazione continua vale anche per lei che risiede all’estero.
- Il sistema mi chiede sempre di cambiare password
Può provare a cambiare il PC da cui sta facendo l’accesso in area riservata. Se sta utilizzando un dispositivo mobile (es. “tablet”) controlli che i “cookie” siano abilitati. Talvolta i dispositivi mobili non rispettano gli standard di Internet e quindi possono impedire l’accesso in area Riservata.
- Ho ricevuto più di una password
Se riceve più password, probabilmente è perchè le ha chieste. Il sistema dell’area riservata invia una sola password per ciascuna richiesta.
- Il sistema non mi accetta la password, posso chiederne un'altra?
Nella pagina di login, in basso, è presente la sezione ‘Ho dimenticato la password’. Inserisca il suo indirizzo email in tale sezione e faccia click su “invia”. le verrà inviata un’email di richiesta di conferma. Cliccando nel link di conferma in questa email, riceverà una seconda email con una password temporanea, che dovrà modificare obbligatoriamente al primo accesso.
- Ho dimenticato la password
Nella pagina di login, in basso, è presente la sezione ‘Ho dimenticato la password’. Inserisca il suo indirizzo email in tale sezione e faccia click su “invia”. le verrà inviata un’email di richiesta di conferma. Cliccando nel link di conferma in questa email, riceverà una seconda email con una password temporanea, che dovrà modificare obbligatoriamente al primo accesso.
- Ogni volta che inserisco la password ricevo il messaggio che è errata
Non bisogna fare il copia e incolla della password ricevuta. Occorre digitarla e rispettare maiuscole e minuscole.
- Ho richiesto la password ma non l'ho ricevuta
La password viene inviata con un messaggio di posta elettronica. Le consigliamo di controllare anche nella cartella della posta indesiderata. Gli Assistenti sociali che si registrano con un indirizzo di posta elettronica appartenente ad un dominio di tipo “geografico” (es. mario.rossi@asl.toscana.it opp. giuseppe.bianchi@regione.fvg.it) potrebbero non ricevere messaggi di posta dal Consiglio nazionale e dall’area riservata. Questo succede perchè i gestori di posta dei domini geografici, pur ricevendo i messaggi, non li consegnano al destinatario secondo propri criteri di filtraggio.Ciò accade anche con i gestori di posta elettronica delle grandi compagnie (es. indirizzi tipo @telecom.it opp. @enel.it) che filtrano i messaggi in entrata perchè non desiderano che i dipendenti ricevano posta elettronica da mittenti sconosciuti alla loro rete di contatti. La soluzione a questi problemi è quella di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica di altro tipo, come: @gmail.com, @yahoo.it, @hotmail.it e @hotmail.com.
- Chiarimenti sulle modalità di accesso
Il Consiglio nazionale ha predisposto l’area riservata per gli Assistenti sociali a cui si deve accedere, previa registrazione, per essere in contatto costante con l’organo istituzionale di categoria e per permettere di assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’art. 7 del DPR 137/2012. Si accede all’area riservata con l’utilizzo di qualsiasi browser, da qualsiasi luogo in cui sia presente una connessione a Internet. Deve cliccare il link ‘area riservata’ del sito Consiglio nazionale, fare click su ‘Menu’ e poi su ‘Registrazione’.
- Non riesco a registrarmi, ricevo l'errore 31
Contatti il suo Consiglio regionale e chieda la cancellazione nel database del suo indirizzo email precedente. Quindi riprovi a registrarsi utilizzando il suo nuovo indirizzo email.
- Non riesco a registrarmi, ho cambiato indirizzo email
Contatti il suo Consiglio regionale e chieda la cancellazione nel database del suo indirizzo email precedente. Quindi riprovi a registrarsi utilizzando il suo nuovo indirizzo email.
- I miei dati personali in area riservata sono errati
Deve contattare il suo Consiglio regionale che provvederà ad aggiornare il database con i dati corretti.
- Cerco di registrarmi, ma ricevo la segnalazione che il mio codice fiscale non è riconosciuto
Deve contattare il suo Consiglio regionale, chiedere il codice fiscale di cui è in possesso e, se errato, deve chiederne la rettifica. Il suo Consiglio regionale provvederà poi a far aggiornare il database con il suo codice fiscale esatto.
- Sono iscritta, non esercito la professione, sono obbligata a registrarmi?
Tutti gli iscritti sono obbligati all’aggiornamento professionale come stabilito dall’art. 7 del DPR 137/2012, anche se non svolgono la professione di assistente sociale.
- Sto per essere cancellato dall'albo, devo registrarmi all'area riservata?
Risulta ancora iscritto e quindi deve registrarsi, a meno che il suo Consiglio regionale abbia già deliberato la sua cancellazione.
- Ho effettuato la registrazione, ma cliccando sul link di conferma nella email che ricevo
Provi ad aprire il messaggio che contiene il link con un altro programma. Oppure può copiarlo direttamente nella barra degli indirizzi del suo browser.
FAQ NON Iscritti
- Formazione Continua - Soggetti autorizzati allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali
- Quanto dura l'autorizzazione? Ci sono adempimenti annuali?
L’autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo. I soggetti autorizzati che intendono mantenere l’autorizzazione devono presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull’attività̀ formativa erogata nell’anno precedente unitamente all’autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento per la formazione continua. La mancata presentazione della relazione e/o dell’autocertificazione determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.
- E' mancata la corrente durante la rilevazione delle presenze di un corso in presenza, come posso fare per sanare la situazione?
Occorre inoltrare al Consiglio regionale l’apposito form “rilevamento presenze” predisposto dal Consiglio nazionale inserendo i codici fiscali e il dettaglio delle uscite e delle entrate di tutti i partecipanti. Qualora ricorrano i presupposti, il Consiglio regionale delibererà la sanatoria e invierà al Consiglio nazionale la delibera che sarà ratificata dal Consiglio nazionale nella prima seduta utile.
- L'attestato di partecipazione da chi viene rilasciato?
L’attestato di partecipazione viene rilasciato dall’organizzatore del corso.
- Per rimodulare le date di eventi non realizzati a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19 è necessaria una nuova richiesta di accreditamento?
Ai sensi della delibera n. 54 del 18 aprile 2020 del Consiglio nazionale, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid19 prorogato al 30 aprile 2021, gli enti possono chiedere agli Ordini regionali o al Consiglio nazionale l’accreditamento di corsi di formazione in modalità webinar anzichè in presenza. Dopo le verifiche tecniche e la trasmissione dei nominativi dei discenti a cura di chi ha gestito il webinar, i crediti saranno caricati automaticamente nell’area riservata dell’iscritto dal Consiglio accreditante.
- Per cambiare la data di una replica di un evento già accreditato devo presentare una nuova istanza di accreditamento?
No, le modifiche che non alterino i contenuti e la qualità del corso, adeguatamente motivate, possono essere apportate, previa comunicazione e conseguente delibera del Consiglio nazionale.
- Ho richiesto ed ottenuto l'anno scorso il riconoscimento di crediti formativi per un evento che replicherò anche quest'anno, devo ripresentare istanza di accreditamento?
Si, il periodo di validità dell’accreditamento è di dodici mesi.
- Ho ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di un evento a favore degli assistenti sociali, come rilevo le presenze dei discenti agli eventi?
Per i corsi in presenza i dati vengono trasmessi in tempo reale con lettore scanner e tessera sanitaria;
Per i webinar occorre compilare il file excel inoltrato dal Consiglio nazionale a tutti i soggetti autorizzati, contenente: identificativo corso, codice fiscale, data, ora ingresso, ora uscita;
Per le Fad occorre estrapolare il file txt contenente i codici fiscali dei discenti ed inviarlo al Consiglio nazionale. - Esiste un format da usare per inoltrare la relazione sull'attività per la permanenza requisiti ex art. 7 del Regolamento per la formazione continua?
Non è previsto un format per la relazione annuale di verifica nella quale si dichiara la permanenza dei requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento per la Formazione Continua. La relazione deve contenere una breve descrizione delle attività formative organizzate ed effettivamente realizzate nell’anno precedente, il numero di Assistenti sociali partecipanti, le modalità di valutazione dei corsi adottati, la valutazione del grado di soddisfazione.
- Quando si procede al rinnovo dell'autorizzazione?
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Regolamento per la formazione continua, entro il 30 giugno dell’ultimo anno del triennio compilando la richiesta di rinnovo attraverso il seguente link: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/agenzie2.cgi?start_rinnovo=S
- Sono autorizzato allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali e voglio richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di un corso di formazione. A quanto ammontano i diritti di segreteria per la richiesta di accreditamento di un evento formativo?
Ai sensi della delibera n. 185 del 17 dicembre 2016, l’importo è pari ad euro 100,00 (ai sensi della delibera n. 230 del 18 novembre 2022, l’importo è pari ad euro 110,00 dal 01/01/2023). Il versamento è a titolo di diritti di segreteria e non è rimborsabile.
- Come posso inoltre l'istanza di riconoscimento crediti formativi?
L’istanza deve essere compilata ed inoltrata esclusivamente tramite piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale alla seguente pagina del sito http://www.cnoas.info/richieste_di_accreditamento.html
- Con l'autorizzazione posso considerare gli eventi che organizzo automaticamente accreditati?
No. L’ ente per ogni evento formativo deve inoltrare la richiesta di accreditamento al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale, in base alla competenza. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
- Sono autorizzato allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali, il corso per il quale richiedo l'accreditamento è gratuito, sono tenuto al versamento dei diritti di segreteria?
Sì, si tratta di diritti di segreteria versati a fronte dell’attività che il Consiglio nazionale svolge per l’istruttoria delle istanze.
- Sono autorizzato allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali, per l'adempimento annuale di cui all'art. 11, comma 2 del Regolamento per la formazione continua, devo versare i diritti di segreteria?
No, i diritti di segreteria per lo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali devono essere versati al momento della prima richiesta di autorizzazione. Successivamente occorre versare i diritti di segreteria solo per l’accreditamento degli eventi formativi.
- Come si versano i diritti di segreteria?
I diritti di segreteria si versano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA accessibile sul sito istituzionale al seguente link https://cnoas.assistentisociali.plugandpay.it/ (Servizi senza registrazione → Pagamento spontaneo → Servizi di segreteria)
- I diritti di segreteria sono rimborsabili?
No, i diritti di segreteria, data la loro natura, non sono rimborsabili in caso di esito negativo dell’istanza o di rinuncia.
- Quando si versano i diritti di segreteria?
Le quote devono essere versate nel momento in cui si procede con l’inoltro delle istanze di autorizzazione di un soggetto allo svolgimento di formazione continua o di accreditamento di un evento formativo.
- Sono autorizzato allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali e voglio richiedere la fattura relativa ai diritti di segreteria versati a favore del Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e non svolge attività rilevante ai fini Iva. Per comprovare il versamento dei diritti di segreteria è sufficiente la ricevuta di avvenuto pagamento.
- Patrocinio
- Enti e organismi possono richiedere la concessione del logo e del patrocinio del CNOAS?
Ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali approvato con delibera n. 20 del 25 febbraio 2017, la concessione del logo e del patrocinio gratuito sono riservati esclusivamente ad iniziative di particolare rilevanza e di interesse per la professione e sono oggetto di valutazione autonoma e insindacabile del Consiglio nazionale, con proprio atto deliberativo.
Le richieste di patrocinio devono essere inviate al Consiglio nazionale almeno 60 giorni prima dell’evento/iniziativa/pubblicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale info@cnoas.it, con allegata documentazione richiesta dal citato Regolamento disponibile al seguente link: https://cnoas.org/amm-trasparente/20-mar-2017-regolamento-per-il-patrocino/
- Titoli Esteri
- Ho una laurea o un diploma universitario conseguito in una Università straniera come posso procedere al riconoscimento del titolo per procedere all’iscrizione all’albo e per svolgere l'attività di assistente sociale in Italia?
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti al riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia, in base al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115. Sul sito del Ministero di Giustizia, alla seguente pagina: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_11.page sono indicate tutte le informazioni utili per il riconoscimento del titolo professionale.
Una volta ottenuto il decreto di riconoscimento, l’interessato, per poter richiedere l’iscrizione all’Albo e quindi svolgere la relativa professione in Italia, dovrà completare la formazione, ove necessario, con misure compensative che comportano periodi di tirocinio o un esame scritto e orale.
A tal fine dovrà presentare al Consiglio nazionale formale istanza così composta:
• domanda in carta semplice contenente dati anagrafici, domicilio attuale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e posta certificata; in caso di opzione per il tirocinio è necessario inserire l’indicazione della località geografica desiderata per iniziare il tirocinio e l’eventuale identificazione dell’ente o del servizio scelto;
• una marca da bollo da 16,00 euro;
• due fototessere,
• copia documento di identità valido;
• copia codice fiscale;
• copia autentica del decreto ministeriale.
La domanda – così completa- deve essere spedita attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Via del Viminale 43 – 00184 Roma.
- Disciplinare
- Segnalo un comportamento scorretto di un assistente sociale e chiedo l'intervento del Consiglio nazionale.
Ai sensi del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale vigente, l’azione disciplinare nei confronti di un Assistente sociale è esercitata dal Consiglio territoriale di Disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell’Ordine nel cui territorio si è realizzato l’illecito contestato o da quello costituito presso il Consiglio regionale dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.
Il Consiglio nazionale di Disciplina, istituito presso il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, è l’organo collegiale decisionale di secondo grado rispetto alle delibere disciplinari pronunciate dai Consigli territoriali di Disciplina e interviene unicamente in caso di ricorso presentato dal Pubblico Ministero o dall’incolpato.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali non ha alcuna competenza sulle segnalazioni dei singoli cittadini.
- Formazione Continua - Soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua a favore degli ass. sociali(sezione in aggiornamento in base al nuovo Regolamento)
- Come posso inoltrare l'istanza di autorizzazione allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali?
Le istanze di autorizzazione devono essere redatte attraverso il sito www.cnoas.it, esclusivamente on-line, sull’apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale, disponibile al seguente link: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/agenzie2.cgi, con allegata la documentazione indicata all’art. 10 secondo comma del Regolamento per la formazione continua. Occorre prima versare di diritti di segreteria per un importo pari ad euro 200,00 (euro 220,00 dal 01/01/2023). Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
- Quali requisiti devo possedere per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali?
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la formazione continua, ai fini dell’autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo degli Assistenti Sociali;
• comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;
• docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;
• gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive. - Voglio richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali. Cosa si intende per significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’albo degli Assistenti sociali?
Per significativa esperienza si intende: l’organizzazione di almeno due eventi annuali e 50 ore documentate di formazione nell’ultimo triennio dedicate specificatamente agli assistenti sociali o concernenti le aree tematiche delle attività professionali di cui all’art. 21 del DPR 5 giugno 2001 n. 328. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
- Voglio richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali. A quanto ammontano i diritti di segreteria per la richiesta di autorizzazione?
Ai sensi della delibera n. 185 del 17 dicembre 2016, l’importo è pari ad euro 200,00 (ai sensi della delibera n. 230 del 18 novembre 2022, l’importo è pari ad euro 220,00 dal 01/01/2023). Il versamento è a titolo di diritti di segreteria e non è rimborsabile.
- Quando si versano i diritti di segreteria?
Le quote devono essere versate nel momento in cui si procede con l’inoltro delle istanze di autorizzazione di un soggetto allo svolgimento di formazione continua o di accreditamento di un evento formativo.
- I diritti di segreteria sono rimborsabili?
No, i diritti di segreteria, data la loro natura, non sono rimborsabili in caso di esito negativo dell’istanza o di rinuncia.
- Come si versano i diritti di segreteria?
I diritti di segreteria si versano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA accessibile sul sito istituzionale al seguente link https://cnoas.assistentisociali.plugandpay.it/ (Servizi senza registrazione → Pagamento spontaneo → Servizi di segreteria)
- Ho inoltrato l'istanza di autorizzazione allo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali. L'autorizzazione è automatica?
L’istanza viene esaminata, in via istruttoria, dalla Commissione consultiva per la formazione continua che può chiedere all’istante eventuali chiarimenti o integrazioni. La Commissione esprime il parere di accoglimento o di rigetto, trasmettendolo al Consiglio nazionale che lo esamina nella prima seduta utile. Il Consiglio nazionale, invia una proposta di delibera al Ministero della Giustizia e, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del Ministero vigilante, delibera l’autorizzazione o il diniego. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
- Non ho ottenuto l'autorizzazione, quando posso ripresentare la domanda?
Ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento per la formazione continua, può presentare nuovamente l’istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
- Sono un ente non autorizzato, posso richiedere il riconoscimento dei crediti formativi per un evento?
E’ possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, stipulare convenzioni/protocolli con i Consigli regionali o con il Cnoas per ottenere l’accreditamento di un singolo evento. Ciò consentirà di maturare il triennio di esperienza formativa ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione.
- Esame di Stato
- Con quale titolo di studio posso accedere all'esame di stato per la professione di Assistente sociale?
La invitiamo a visualizzare la seguente pagina del sito Consiglio nazionale https://cnoas.org/accesso-alla-professione/
- Iscrizione all'Albo
- Voglio reiscrivermi all'Albo
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2 del DM 615/1994, infatti, la competenza in materia di iscrizioni è dei Consigli regionali dell’Ordine. Gli eventuali ricorsi al Consiglio nazionale sono disciplinati dal successivo art. 11.
- Voglio inoltrare richiesta di iscrizione all'Albo.
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett a) del D.M. 615/1994, infatti, è il Consiglio regionale dell’Ordine che “cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni”.
Agenzie
- Accreditamento eventi
- Un’agenzia che ha una convenzione/protocollo/accordo con un Consiglio regionale, può presentare la richiesta di accreditamento di un evento in una regione differente?
No, le convenzioni, i protocolli, gli accordi sono validi solo per richieste di accreditamento di eventi realizzati nella regione interessata, e la richiesta deve essere presentata solo a quello specifico Consiglio regionale.
- Accordi e protocolli con il Consiglio nazionale impongono di presentare la richiesta di accreditamento di un evento al Consiglio nazionale anche se questo viene svolto in una sola regione?
No, se l’evento si svolge in una sola regione la richiesta di accreditamento deve essere presentata al CROAS competente territorialmente.
- Nella richiesta di accreditamento di un evento formativo non è possibile indicare i crediti deontologici. Come verranno calcolati?
Il regolamento vigente (art. 10 scheda n. 1) prevede che i crediti deontologici vengano calcolati in base al numero dei partecipanti previsti e alle modalità formative utilizzate.
Esempio: un evento di 4 ore rivolto fino a 30 partecipanti otterrà 2 crediti formativi e 2 deontologici. Per lo stesso evento che preveda anche metodologie formative attivanti saranno attribuiti 1 credito formativo e 3 deontologici.