FAQ Iscritti
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Per richiedere e ottenere le sue credenziali SPID deve esser maggiorenne e avere a disposizione:
– un indirizzo e-mail;
– il numero di telefono del cellulare che usa normalmente;
– un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);
– la sua tessera sanitaria con il codice fiscale;
Una volta che avrà raccolto i documenti necessari potrà rivolgersi a uno dei soggetti che erogano le credenziali SPID (identity provider). Esistono diverse modalità per richiedere e ottenere le sue credenziali uniche, può scegliere quella più adatta alle sue esigenze. Trova tutte le informazioni sui documenti necessarie per ottenere SPID alla seguente pagina del sito AGID Agenzia per l’Italia digitale:
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
Deve essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano (come ad esempio la carta di identità) in corso di validità e del tesserino del codice fiscale, di un’e-mail e di un cellulare ad uso personale. Se è in possesso di un permesso di soggiorno, può richiedere la carta di identità italiana e presentarla durante la fase di richiesta di attivazione di SPID. Sul sito dell’Agenzia per le Entrate può verificare la procedura idonea per ottenere il codice fiscale https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/come-si-chiede-il-codice-fiscale
Risulta ancora iscritto e quindi deve registrarsi, a meno che il suo Consiglio regionale abbia già deliberato la sua cancellazione.
Tutti gli iscritti sono obbligati all’aggiornamento professionale come stabilito dall’art. 7 del DPR 137/2012, anche se non svolgono la professione di assistente sociale.
Deve contattare il suo Consiglio regionale, chiedere il codice fiscale di cui è in possesso e, se errato, deve chiederne la rettifica. Il suo Consiglio regionale provvederà poi a far aggiornare il database con il suo codice fiscale esatto.
Deve contattare il suo Consiglio regionale che provvederà ad aggiornare il database con i dati corretti.
Contatti il suo Consiglio regionale e chieda la cancellazione nel database del suo indirizzo email precedente. Quindi riprovi a registrarsi utilizzando il suo nuovo indirizzo email.
Contatti il suo Consiglio regionale e chieda la cancellazione nel database del suo indirizzo email precedente. Quindi riprovi a registrarsi utilizzando il suo nuovo indirizzo email.
La PEC non è utilizzabile per la registrazione e l’accesso all’area riservata.
La password viene inviata con un messaggio di posta elettronica. Le consigliamo di controllare anche nella cartella della posta indesiderata. Gli Assistenti sociali che si registrano con un indirizzo di posta elettronica appartenente ad un dominio di tipo “geografico” (es. mario.rossi@asl.toscana.it opp. giuseppe.bianchi@regione.fvg.it) potrebbero non ricevere messaggi di posta dal Consiglio nazionale e dall’area riservata. Questo succede perchè i gestori di posta dei domini geografici, pur ricevendo i messaggi, non li consegnano al destinatario secondo propri criteri di filtraggio.Ciò accade anche con i gestori di posta elettronica delle grandi compagnie (es. indirizzi tipo @telecom.it opp. @enel.it) che filtrano i messaggi in entrata perchè non desiderano che i dipendenti ricevano posta elettronica da mittenti sconosciuti alla loro rete di contatti. La soluzione a questi problemi è quella di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica di altro tipo, come: @gmail.com, @yahoo.it, @hotmail.it e @hotmail.com.
Non bisogna fare il copia e incolla della password ricevuta. Occorre digitarla e rispettare maiuscole e minuscole.
Nella pagina di login, in basso, è presente la sezione ‘Ho dimenticato la password’. Inserisca il suo indirizzo email in tale sezione e faccia click su “invia”. le verrà inviata un’email di richiesta di conferma. Cliccando nel link di conferma in questa email, riceverà una seconda email con una password temporanea, che dovrà modificare obbligatoriamente al primo accesso.
Nella pagina di login, in basso, è presente la sezione ‘Ho dimenticato la password’. Inserisca il suo indirizzo email in tale sezione e faccia click su “invia”. le verrà inviata un’email di richiesta di conferma. Cliccando nel link di conferma in questa email, riceverà una seconda email con una password temporanea, che dovrà modificare obbligatoriamente al primo accesso.
Se riceve più password, probabilmente è perchè le ha chieste. Il sistema dell’area riservata invia una sola password per ciascuna richiesta.
Può provare a cambiare il PC da cui sta facendo l’accesso in area riservata. Se sta utilizzando un dispositivo mobile (es. “tablet”) controlli che i “cookie” siano abilitati. Talvolta i dispositivi mobili non rispettano gli standard di Internet e quindi possono impedire l’accesso in area Riservata.
Si, la formazione continua vale anche per lei che risiede all’estero.
Il Consiglio nazionale ha predisposto l’area riservata per gli Assistenti sociali a cui si deve accedere, previa registrazione, per essere in contatto costante con l’organo istituzionale di categoria e per permettere di assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’art. 7 del DPR 137/2012. Si accede all’area riservata con l’utilizzo di qualsiasi browser, da qualsiasi luogo in cui sia presente una connessione a Internet. Deve cliccare il link ‘area riservata’ del sito Consiglio nazionale, fare click su ‘Menu’ e poi su ‘Registrazione’.
L’area riservata è presente nella home page del sito www.cnoas.it di seguito il link http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/ar.cgi
Provi ad aprire il messaggio che contiene il link con un altro programma. Oppure può copiarlo direttamente nella barra degli indirizzi del suo browser.
I pagamenti della tassa di iscrizione e del contributo annuale da parte degli iscritti all’albo non devono essere effettuati attraverso il sistema pago PA del Consiglio nazionale, ma devono ma devono essere eseguiti esclusivamente con le modalità indicate dal Consiglio regionale di appartenenza.
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito.
L’importo del contributo versato dagli iscritti al Consiglio regionale di apparteneza, comprende la quota di competenza del Consiglio nazionale che è pari a euro 32,00 per tutti gli iscritti.
Può richiedere l’accreditamento ex-post del corso frequentato SOLO se l’ente che lo ha erogato risulta autorizzato o in convenzione/protocollo con il Consiglio regionale o nazionale.
L’obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione triennale dei crediti per ciascuno anno. La invitiamo a contattare l’Ordine regionale di Sua appartenenza e a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link https://cnoas.org/formazione-continua/
Può richiedere l’accreditamento ex-post dei corsi frequentati SOLO l’ente che li ha erogati risulta autorizzato o in convenzione/protocollo con il Consiglio regionale o nazionale.
Non è possibile trasferire i crediti maturati in un triennio in quello successivo/precedente. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link https://cnoas.org/formazione-continua/
Occorre aggiornare esclusivamente la sua area riservata. Ad ogni corso accreditato è associato un ID identificativo.
Entro il 31 marzo di ogni anno. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link https://cnoas.org/formazione-continua/
Per le FAD esterne all’area riservata, ogni assistente sociale deve caricarli autonomamente, inserendo l’ID associato, dopo aver ricevuto l’attestato di frequenza.
No, può far valere i crediti deontologici in eccesso come formativi, ma non il contrario.
Anche dall’estero è possibile collegarsi all’area riservata e aggiornarla, è sufficiente un PC con collegamento a Internet.
Il Consiglio nazionale evade le richieste nel termine di trenta giorni previsto dalla L. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Le presenze vengono trasmesse dall’ente organizzatore attraverso apposita procedura al Consiglio, regionale o nazionale, che ha accreditato il corso. Entro quarantotto ore dal momento del caricamento delle presenze dei discenti che hanno superato l’80% di frequenza, i crediti saranno visibili nell’area riservata del singolo iscritto.
L’istanza viene rigettata perchè l’ente che ha organizzato il master non è autorizzato o non ha in essere protocolli/convenzionato con il Consiglio nazionale o i Consigli regionali.
Se risiede all’estero e non può assolvere all’obbligo della formazione continua, può chiedere l’esonero al suo Consiglio regionale ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per la formazione Continua utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sua area riservata.
Può richiedere l’accreditamento dei corsi frequentati SOLO l’ente che li ha erogati risulta autorizzato o in convenzione/protocollo con il Consiglio regionale o nazionale. Ogni singolo assistente sociale deve caricarli autonomamente nella propria area riservata, inserendo l’ID del corso.
Può chiedere l’esonero al suo Consiglio regionale ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per la formazione continua utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sua area riservata. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link https://cnoas.org/formazione-continua/
I motivi per cui non risulta la visione dei minuti potrebbero essere i seguenti: il dispositivo che utilizza per seguire i corsi FaD non è idoneo, potrebbe essere sconfigurato, oppure la funzionalità javascript potrebbe essere disabilitata. Le chiediamo di verificare l’abilitazione di javascript, eventualmente chiedendo aiuto ad un tecnico. In alternativa, provi a seguire la videolezione da un altro dispositivo.
Per quanto attiene le parti di videolezione che non ha visto, occorre tenere presente che, se si desidera interrompere il video, occorre utilizzare il tasto ‘pausa’, altrimenti l’ultima parte di video che ha visto non viene contabilizzata. Per sapere se il video che viene effettivamente contabilizzato, provi ad interrompere la visualizzazione e controlli che la percentuale di avanzamento che appare in basso sia effettivamente incrementata. In caso contrario il video non è stato interrotto correttamente, cioè con il tasto ‘pausa’, oppure il browser e il dispositivo che utilizza per seguire le videolezioni non sono adatti. In tale ipotesi cambi dispositivo.
Sempre riguardo alle parti di videolezione che non ha visto, occorre puntare il mouse sulla barra di avanzamento del video in corrispondenza del minuto iniziale della parte non visualizzata, fare click per spostare il cursore di avanzamento al punto desiderato e poi riavviare il video. Attendere per circa un minuto, fare click su ‘pausa’ e poi controllare che la percentuale di avanzamento sia effettivamente incrementata.
In caso di problematiche diverse da quelle suesposte, le ricordiamo di fornire informazioni chiare e complete sugli inconvenienti riscontrati, indicando le sue generalità e l’ID del corso.
Può frequentare i corsi di “formazionea Distanza (FAD)” che possono essere fruiti online, direttamente dal suo PC a casa, con un collegamento a internet.
I corsi vengono imputati nell’anno corrispondente alla data di fine corso.
I corsi accreditati di formazione continua sono organizzati su tutto il territorio nazionale. Si rivolga al suo Consiglio regionale o consulti lo strumento messo a disposizione dal Consiglio nazionale: CERCA CORSI http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/cerca_corsi.cgi inserendo la sua regione
Occorre segnalare la problematica all’ente organizzatore.
L’attestato viene rilasciato dall’ente che organizza la Fad.
La invitiamo a contattare l’ente che ha organizzato l’evento o il Consiglio regionale che lo ha accreditato.
L’attestato viene generato automaticamente dal sistema dopo il caricamento del corso nell’area riservata. Basta selezionale la coccarda in corrispondenza del corso per scaricare l’attestato.
L’esonero deve essere richiesto al Consiglio regionale di appartenenza utilizzando l’apposito format previsto nella piattaforma dell’area riservata del Consiglio nazionale.
No, la formazione universitaria non rileva ai fini della formazione continua, che è un obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’albo professionale.
La invitiamo a contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link : https://cnoas.org/formazione-continua/
Nel momento in cui hai già assolto l’obbligo formativo previsto dalla legge e dal Regolamento per la formazione continua, le ulteriori attività ex post non sono valutate dalla commissione ai fini dell’attribuzione dei crediti. Al contempo, inserendole nel sistema, le stesse saranno registrate automaticamente nel tuo riepilogo delle attività autocertificato come promemoria del tuo percorso formativo.
Occorre inserire l’ID nel campo apposito e fare click fuori di tale campo. Automaticamente appare il titolo del corso. Se non appare, provi a cercarlo con lo strumento ‘cerca corsi’: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/cerca_corsi.cgi
Si,sono considerati utili i crediti formativi maturati nell’anno di iscrizione.
Può utilizzare lo strumento ‘cerca corsi’ http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/cerca_corsi.cgi. In caso contrario può segnalarlo al suo Consiglio regionale e richiederne il riconoscimento ex-post se è stato organizzato da un ente autorizzato o in convenzione/protocollo con il Consiglio regionale o nazionale.
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link https://cnoas.org/formazione-continua/
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett a) del D.M. 615/1994, infatti, è il Consiglio regionale dell’Ordine che “cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni”.
E’ in vigore una convenzione per gli Iscritti all’Ordine con la Reale Mutua Assicurazioni. Per tutti i dettagli può rivolgersi ad una qualsiasi filiale di Reale Mutua Assicurazione sull’intero territorio nazionale.
FAQ NON Iscritti
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti al riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia, in base al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115. Sul sito del Ministero di Giustizia, alla seguente pagina: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_11.page sono indicate tutte le informazioni utili per il riconoscimento del titolo professionale.
Una volta ottenuto il decreto di riconoscimento, l’interessato, per poter richiedere l’iscrizione all’Albo e quindi svolgere la relativa professione in Italia, dovrà completare la formazione, ove necessario, con misure compensative che comportano periodi di tirocinio o un esame scritto e orale.
A tal fine dovrà presentare al Consiglio nazionale formale istanza così composta:
• domanda in carta semplice contenente dati anagrafici, domicilio attuale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e posta certificata; in caso di opzione per il tirocinio è necessario inserire l’indicazione della località geografica desiderata per iniziare il tirocinio e l’eventuale identificazione dell’ente o del servizio scelto;
• una marca da bollo da 16,00 euro;
• due fototessere,
• copia documento di identità valido;
• copia codice fiscale;
• copia autentica del decreto ministeriale.
La domanda – così completa- deve essere spedita attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Via del Viminale 43 – 00184 Roma.
Ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali approvato con delibera n. 20 del 25 febbraio 2017, la concessione del logo e del patrocinio gratuito sono riservati esclusivamente ad iniziative di particolare rilevanza e di interesse per la professione e sono oggetto di valutazione autonoma e insindacabile del Consiglio nazionale, con proprio atto deliberativo.
Le richieste di patrocinio devono essere inviate al Consiglio nazionale almeno 60 giorni prima dell’evento/iniziativa/pubblicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale info@cnoas.it, con allegata documentazione richiesta dal citato Regolamento disponibile al seguente link: https://cnoas.org/amm-trasparente/20-mar-2017-regolamento-per-il-patrocino/
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2 del DM 615/1994, infatti, la competenza in materia di iscrizioni è dei Consigli regionali dell’Ordine. Gli eventuali ricorsi al Consiglio nazionale sono disciplinati dal successivo art. 11.
Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett a) del D.M. 615/1994, infatti, è il Consiglio regionale dell’Ordine che “cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni”.
Per significativa esperienza si intende: l’organizzazione di almeno due eventi annuali e 50 ore documentate di formazione nell’ultimo triennio dedicate specificatamente agli assistenti sociali o concernenti le aree tematiche delle attività professionali di cui all’art. 21 del DPR 5 giugno 2001 n. 328. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
Ai sensi della delibera n. 185 del 17 dicembre 2016, l’importo è pari ad euro 200,00. Il versamento è a titolo di diritti di segreteria e non è rimborsabile.
Le quote devono essere versate nel momento in cui si procede con l’inoltro delle istanze di autorizzazione di un soggetto allo svolgimento di formazione continua o di accreditamento di un evento formativo.
No, i diritti di segreteria, data la loro natura, non sono rimborsabili in caso di esito negativo dell’istanza o di rinuncia.
I diritti di segreteria si versano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA accessibile sul sito istituzionale al seguente link https://cnoas.assistentisociali.plugandpay.it/ (Servizi senza registrazione → Pagamento spontaneo → Servizi di segreteria)
L’istanza viene esaminata, in via istruttoria, dalla Commissione consultiva per la formazione continua che può chiedere all’istante eventuali chiarimenti o integrazioni. La Commissione esprime il parere di accoglimento o di rigetto, trasmettendolo al Consiglio nazionale che lo esamina nella prima seduta utile. Il Consiglio nazionale, invia una proposta di delibera al Ministero della Giustizia e, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del Ministero vigilante, delibera l’autorizzazione o il diniego. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
Ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento per la formazione continua, può presentare nuovamente l’istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
E’ possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, stipulare convenzioni/protocolli con i Consigli regionali o con il Cnoas per ottenere l’accreditamento di un singolo evento. Ciò consentirà di maturare il triennio di esperienza formativa ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione.
Le istanze di autorizzazione devono essere redatte attraverso il sito www.cnoas.it, esclusivamente on-line, sull’apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale, disponibile al seguente link: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/agenzie2.cgi, con allegata la documentazione indicata all’art. 10 secondo comma del Regolamento per la formazione continua. Occorre prima versare di diritti di segreteria per un importo pari ad euro 200,00. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la formazione continua, ai fini dell’autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo degli Assistenti Sociali;
• comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;
• docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;
• gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.
Le quote devono essere versate nel momento in cui si procede con l’inoltro delle istanze di autorizzazione di un soggetto allo svolgimento di formazione continua o di accreditamento di un evento formativo.
No, i diritti di segreteria, data la loro natura, non sono rimborsabili in caso di esito negativo dell’istanza o di rinuncia.
I diritti di segreteria si versano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA accessibile sul sito istituzionale al seguente link https://cnoas.assistentisociali.plugandpay.it/ (Servizi senza registrazione → Pagamento spontaneo → Servizi di segreteria)
No, i diritti di segreteria per lo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali devono essere versati al momento della prima richiesta di autorizzazione. Successivamente occorre versare i diritti di segreteria solo per l’accreditamento degli eventi formativi.
Sì, si tratta di diritti di segreteria versati a fronte dell’attività che il Consiglio nazionale svolge per l’istruttoria delle istanze.
No. L’ ente per ogni evento formativo deve inoltrare la richiesta di accreditamento al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale, in base alla competenza. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/
L’istanza deve essere compilata ed inoltrata esclusivamente tramite piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale alla seguente pagina del sito http://www.cnoas.info/richieste_di_accreditamento.html
L’autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo. I soggetti autorizzati che intendono mantenere l’autorizzazione devono presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull’attività̀ formativa erogata nell’anno precedente unitamente all’autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento per la formazione continua. La mancata presentazione della relazione e/o dell’autocertificazione determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Regolamento per la formazione continua, entro il 30 giugno dell’ultimo anno del triennio compilando la richiesta di rinnovo attraverso il seguente link: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/agenzie2.cgi?start_rinnovo=S
Non è previsto un format per la relazione annuale di verifica nella quale si dichiara la permanenza dei requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento per la Formazione Continua. La relazione deve contenere una breve descrizione delle attività formative organizzate ed effettivamente realizzate nell’anno precedente, il numero di Assistenti sociali partecipanti, le modalità di valutazione dei corsi adottati, la valutazione del grado di soddisfazione.
Per i corsi in presenza i dati vengono trasmessi in tempo reale con lettore scanner e tessera sanitaria;
Per i webinar occorre compilare il file excel inoltrato dal Consiglio nazionale a tutti i soggetti autorizzati, contenente: identificativo corso, codice fiscale, data, ora ingresso, ora uscita;
Per le Fad occorre estrapolare il file txt contenente i codici fiscali dei discenti ed inviarlo al Consiglio nazionale.
Si, il periodo di validità dell’accreditamento è di dodici mesi.
No, le modifiche che non alterino i contenuti e la qualità del corso, adeguatamente motivate, possono essere apportate, previa comunicazione e conseguente delibera del Consiglio nazionale.
Ai sensi della delibera n. 54 del 18 aprile 2020 del Consiglio nazionale, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid19 prorogato al 30 aprile 2021, gli enti possono chiedere agli Ordini regionali o al Consiglio nazionale l’accreditamento di corsi di formazione in modalità webinar anzichè in presenza. Dopo le verifiche tecniche e la trasmissione dei nominativi dei discenti a cura di chi ha gestito il webinar, i crediti saranno caricati automaticamente nell’area riservata dell’iscritto dal Consiglio accreditante.
Ai sensi della delibera n. 185 del 17 dicembre 2016, l’importo è pari ad euro 100,00. Il versamento è a titolo di diritti di segreteria e non è rimborsabile.
L’attestato di partecipazione viene rilasciato dall’organizzatore del corso.
Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e non svolge attività rilevante ai fini Iva. Per comprovare il versamento dei diritti di segreteria è sufficiente la ricevuta di avvenuto pagamento.
Occorre inoltrare al Consiglio regionale l’apposito form “rilevamento presenze” predisposto dal Consiglio nazionale inserendo i codici fiscali e il dettaglio delle uscite e delle entrate di tutti i partecipanti. Qualora ricorrano i presupposti, il Consiglio regionale delibererà la sanatoria e invierà al Consiglio nazionale la delibera che sarà ratificata dal Consiglio nazionale nella prima seduta utile.
La invitiamo a visualizzare la seguente pagina del sito Consiglio nazionale https://cnoas.org/accesso-alla-professione/
Ai sensi del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale vigente, l’azione disciplinare nei confronti di un Assistente sociale è esercitata dal Consiglio territoriale di Disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell’Ordine nel cui Albo il professionista risulta iscritto.
Il Consiglio nazionale di Disciplina, istituito presso il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, è l’organo collegiale decisionale di secondo grado rispetto alle delibere disciplinari pronunciate dai Consigli territoriali di Disciplina e interviene unicamente in caso di ricorso presentato dal Pubblico Ministero o dall’incolpato.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali non ha alcuna competenza sulle segnalazioni dei singoli cittadini.