FAQ

FAQ Iscritti

    • E’ in vigore una convenzione per gli Iscritti all’Ordine con la Reale Mutua Assicurazioni. Per tutti i dettagli può rivolgersi ad una qualsiasi filiale di Reale Mutua Assicurazione sull’intero territorio nazionale.

    • Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett a) del D.M. 615/1994, infatti, è il Consiglio regionale dell’Ordine che “cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni”.

    • No, il regolamento in vigore da gennaio 2023 non consente più di inserire richieste di accreditamento ex post per eventi formativi.

    • No, i crediti possono essere ottenuti sia con attività formative (fino ad un massimo di 30 crediti complessivi nel triennio) sia con partecipazione ad eventi formativi (in questo caso senza limitazioni, solo la differenza tra crediti formativi e deontologici).

    • Sì, il loro accreditamento è di competenza del CNOAS.

    • No. L’evento realizzato in modalità sincrona (webinar) ha una procedura di accreditamento differente rispetto alla FAD asincrona.

    • Il messaggio potrebbe essere dovuto ad uno dei seguenti motivi, per la cui verifica può essere utile chiedere supporto ad un tecnico: si sta utilizzando un dispositivo non idoneo, non correttamente configurato o con la funzionalità javascript disabilitata. Può fare un controllo incrociato, provando a visualizzare la FAD da un altro dispositivo.

    • Ogni iscritto deve conseguire nel triennio 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia.

    • L’obbligo formativo da assolvere è proporzionale alla distribuzione triennale dei crediti per ciascun anno (cfr. Regolamento vigente).

    • No, in nessun caso (cfr. Regolamento vigente).

    • Le attività svolte vanno inserite al massimo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione del triennio.

    • No, può far valere i crediti deontologici in eccesso come formativi, ma non il contrario.

    • Sono previsti trenta giorni di tempo per l’evasione delle richieste (termine indicato dalla L. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi).

    • I crediti possono essere attribuiti solo agli eventi di enti autorizzati. Inoltre il regolamento in vigore da gennaio 2023 ha eliminato la possibilità di inserire richieste di accreditamento ex post per eventi formativi.

    • La partecipazione ai questionari deve essere caricata in autonomia dal partecipante nella propria area riservata, inserendo l’ID del corso fornito dall’ente organizzatore.

    • Sì, vengono conteggiati.

    • Non si tratta di un errore, i crediti vengono imputati all’anno della data di fine corso.

    • Occorre segnalare la problematica all’ente organizzatore.

    • Bisogna rivolgersi all’ente che ha organizzato l’evento.

    • L’esonero deve essere richiesto al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando l’apposito modulo presente in area riservata.

    • Bisogna rivolgersi al Consiglio (nazionale o regionale) che ha accreditato l’evento.

    • L’avviso riguarda chi abbia già assolto l’obbligo formativo previsto dalla legge. La commissione consultiva per la formazione continua non valuta le ulteriori attività di chi ha raggiunto la soglia di crediti necessaria. Queste però possono essere inserite in area riservata, dove vengono registrate nel riepilogo autocertificato del proprio percorso formativo.

    • Sull’attestato viene riportata la data in cui si è superato il test conclusivo della Fad.

    • Dopo aver inserito l’ID nel relativo campo, e cliccato fuori dalla stringa, il titolo dovrebbe apparire in automatico. In caso contrario potrebbe non essere accreditato. Per verificarlo è a disposizione lo strumento “cerca corsi” http://www.cnoas.info/cgibin/cnoas/cerca_corsi.cgi sul sito del Consiglio Nazionale.

    • L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo (cfr. Regolamento vigente).

    • No, la formazione universitaria non rileva ai fini della formazione continua, che è un obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’albo professionale.

    • Solo per i corsi organizzati dal CNOAS o dai CROAS, l’attestato è disponibile in area riservata. Basta selezionare la coccarda per scaricarlo in pdf.

    • L’attestato di ogni corso, comprese le FaD, viene rilasciato dall’ente organizzatore.

    • Per conoscere il calendario dei corsi ci si può rivolgere al Consiglio regionale di appartenenza, o utilizzare lo strumento “cerca corsi” sul sito del Consiglio nazionale. http://www.cnoas.info/cgibin/cnoas/cerca_corsi.cgi

    • Sono disponibili i corsi di formazione a distanza (FaD), frequentabili online tramite un PC dotato di collegamento a Internet.

    • In caso di maternità, è prevista la possibilità di chiedere l’esonero. La domanda va presentata al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando utilizzando l’apposito modulo presente in area riservata, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione del triennio formativo.

    • Per i residenti all’estero che non possono assolvere all’obbligo formativo, è prevista la possibilità di chiedere l’esonero. La domanda va presentata al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando utilizzando l’apposito modulo presente in area riservata.

    • No. È l’ente organizzatore a trasmettere le presenze al Consiglio accreditante (regionale o nazionale). Entro 48 ore dal caricamento dei dati, i partecipanti con almeno l’80% di frequenza vedranno i crediti nella propria area riservata.

    • L’aggiornamento deve avvenire a cura di ogni iscritto. L’accesso all’area riservata è possibile anche dal’estero, tramite un PC dotato di collegamento a Internet.

    • In caso di FaD esterne alla piattaforma, ogni assistente sociale deve caricare in autonomia l’attività, inserendo l’ID associato fornito dall’ente organizzatore, insieme all’attestato di frequenza.

    • È necessario aggiornare soltanto la propria area riservata, utilizzando l’ID identificativo dei corsi frequentati.

    • Se un corso non è presente nel calendario, non è stato accreditato o la richiesta potrebbe essere ancora in fase di valutazione. La partecipazione non consente quindi di maturare crediti.

    • Il regolamento in vigore da gennaio 2023 ha eliminato la possibilità di inserire richieste di accreditamento ex post per eventi formativi.

    • Può utilizzare lo strumento “cerca corsi” sul sito del Consiglio nazionale. http://www.cnoas.info/cgibin/cnoas/cerca_corsi.cgi

    • Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito.

    • L’importo del contributo versato dagli iscritti al Consiglio regionale di apparteneza, comprende la quota di competenza del Consiglio nazionale che è pari a euro 32,00 per tutti gli iscritti.

    • I pagamenti della tassa di iscrizione e del contributo annuale da parte degli iscritti all’albo non devono essere effettuati attraverso il sistema pago PA del Consiglio nazionale, ma devono ma devono essere eseguiti esclusivamente con le modalità indicate dal Consiglio regionale di appartenenza.

    • La PEC non è utilizzabile per la registrazione e l’accesso all’area riservata.

    • L’area riservata è presente nella home page del sito www.cnoas.it di seguito il link http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/ar.cgi

    • Si, la formazione continua vale anche per lei che risiede all’estero.

    • Può provare a cambiare il PC da cui sta facendo l’accesso in area riservata. Se sta utilizzando un dispositivo mobile (es. “tablet”) controlli che i “cookie” siano abilitati. Talvolta i dispositivi mobili non rispettano gli standard di Internet e quindi possono impedire l’accesso in area Riservata.

    • Se riceve più password, probabilmente è perchè le ha chieste. Il sistema dell’area riservata invia una sola password per ciascuna richiesta.

    • Nella pagina di login, in basso, è presente la sezione ‘Ho dimenticato la password’. Inserisca il suo indirizzo email in tale sezione e faccia click su “invia”. le verrà inviata un’email di richiesta di conferma. Cliccando nel link di conferma in questa email, riceverà una seconda email con una password temporanea, che dovrà modificare obbligatoriamente al primo accesso.

    • Nella pagina di login, in basso, è presente la sezione ‘Ho dimenticato la password’. Inserisca il suo indirizzo email in tale sezione e faccia click su “invia”. le verrà inviata un’email di richiesta di conferma. Cliccando nel link di conferma in questa email, riceverà una seconda email con una password temporanea, che dovrà modificare obbligatoriamente al primo accesso.

    • Non bisogna fare il copia e incolla della password ricevuta. Occorre digitarla e rispettare maiuscole e minuscole.

    • La password viene inviata con un messaggio di posta elettronica. Le consigliamo di controllare anche nella cartella della posta indesiderata. Gli Assistenti sociali che si registrano con un indirizzo di posta elettronica appartenente ad un dominio di tipo “geografico” (es. mario.rossi@asl.toscana.it opp. giuseppe.bianchi@regione.fvg.it) potrebbero non ricevere messaggi di posta dal Consiglio nazionale e dall’area riservata. Questo succede perchè i gestori di posta dei domini geografici, pur ricevendo i messaggi, non li consegnano al destinatario secondo propri criteri di filtraggio.Ciò accade anche con i gestori di posta elettronica delle grandi compagnie (es. indirizzi tipo @telecom.it opp. @enel.it) che filtrano i messaggi in entrata perchè non desiderano che i dipendenti ricevano posta elettronica da mittenti sconosciuti alla loro rete di contatti. La soluzione a questi problemi è quella di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica di altro tipo, come: @gmail.com, @yahoo.it, @hotmail.it e @hotmail.com.

    • Il Consiglio nazionale ha predisposto l’area riservata per gli Assistenti sociali a cui si deve accedere, previa registrazione, per essere in contatto costante con l’organo istituzionale di categoria e per permettere di assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’art. 7 del DPR 137/2012. Si accede all’area riservata con l’utilizzo di qualsiasi browser, da qualsiasi luogo in cui sia presente una connessione a Internet. Deve cliccare il link ‘area riservata’ del sito Consiglio nazionale, fare click su ‘Menu’ e poi su ‘Registrazione’.

    • Contatti il suo Consiglio regionale e chieda la cancellazione nel database del suo indirizzo email precedente. Quindi riprovi a registrarsi utilizzando il suo nuovo indirizzo email.

    • Contatti il suo Consiglio regionale e chieda la cancellazione nel database del suo indirizzo email precedente. Quindi riprovi a registrarsi utilizzando il suo nuovo indirizzo email.

    • Deve contattare il suo Consiglio regionale che provvederà ad aggiornare il database con i dati corretti.

    • Deve contattare il suo Consiglio regionale, chiedere il codice fiscale di cui è in possesso e, se errato, deve chiederne la rettifica. Il suo Consiglio regionale provvederà poi a far aggiornare il database con il suo codice fiscale esatto.

    • Tutti gli iscritti sono obbligati all’aggiornamento professionale come stabilito dall’art. 7 del DPR 137/2012, anche se non svolgono la professione di assistente sociale.

    • Risulta ancora iscritto e quindi deve registrarsi, a meno che il suo Consiglio regionale abbia già deliberato la sua cancellazione.

    • Provi ad aprire il messaggio che contiene il link con un altro programma. Oppure può copiarlo direttamente nella barra degli indirizzi del suo browser.

    • SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Per richiedere e ottenere le sue credenziali SPID deve esser maggiorenne e avere a disposizione:
      – un indirizzo e-mail;
      – il numero di telefono del cellulare che usa normalmente;
      – un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);
      – la sua tessera sanitaria con il codice fiscale;
      Una volta che avrà raccolto i documenti necessari potrà rivolgersi a uno dei soggetti che erogano le credenziali SPID (identity provider). Esistono diverse modalità per richiedere e ottenere le sue credenziali uniche, può scegliere quella più adatta alle sue esigenze. Trova tutte le informazioni sui documenti necessarie per ottenere SPID alla seguente pagina del sito AGID Agenzia per l’Italia digitale:
      https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/

    • Deve essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano (come ad esempio la carta di identità) in corso di validità e del tesserino del codice fiscale, di un’e-mail e di un cellulare ad uso personale. Se è in possesso di un permesso di soggiorno, può richiedere la carta di identità italiana e presentarla durante la fase di richiesta di attivazione di SPID. Sul sito dell’Agenzia per le Entrate può verificare la procedura idonea per ottenere il codice fiscale https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/come-si-chiede-il-codice-fiscale

    • L’accesso all’area riservata del CNOAS è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

    • Il periodo di supervisione va considerato in totale, e non occorre che sia stata necessariamente svolta nello stesso servizio.

    • La supervisione consente di maturare crediti con queste modalità: l’ente che eroga la supervisione deve essere autorizzato dal Consiglio nazionale o convenzionato con un Consiglio regionale e deve aver accreditato ex ante l’evento per cui sviene svolta la supervisione.

 

FAQ NON Iscritti

    • Ai sensi del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale vigente, l’azione disciplinare nei confronti di un Assistente sociale è esercitata dal Consiglio territoriale di Disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell’Ordine nel cui territorio si è realizzato l’illecito contestato o da quello costituito presso il Consiglio regionale dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.

      Il Consiglio nazionale di Disciplina, istituito presso il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, è l’organo collegiale decisionale di secondo grado rispetto alle delibere disciplinari pronunciate dai Consigli territoriali di Disciplina e interviene unicamente in caso di ricorso presentato dal Pubblico Ministero o dall’incolpato.

      Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali non ha alcuna competenza sulle segnalazioni dei singoli cittadini.

    • La invitiamo a visualizzare la seguente pagina del sito Consiglio nazionale https://cnoas.org/accesso-alla-professione/

    • L’istanza deve essere compilata ed inoltrata esclusivamente tramite piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale alla seguente pagina del sito http://www.cnoas.info/richieste_di_accreditamento.html

    • Occorre inoltrare al Consiglio regionale l’apposito form “rilevamento presenze” predisposto dal Consiglio nazionale inserendo i codici fiscali e il dettaglio delle uscite e delle entrate di tutti i partecipanti. Qualora ricorrano i presupposti, il Consiglio regionale delibererà la sanatoria e invierà al Consiglio nazionale la delibera che sarà ratificata dal Consiglio nazionale nella prima seduta utile.

    • L’attestato di partecipazione viene rilasciato dall’organizzatore del corso.

    • Ai sensi della delibera n. 54 del 18 aprile 2020 del Consiglio nazionale, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid19 prorogato al 30 aprile 2021, gli enti possono chiedere agli Ordini regionali o al Consiglio nazionale l’accreditamento di corsi di formazione in modalità webinar anzichè in presenza. Dopo le verifiche tecniche e la trasmissione dei nominativi dei discenti a cura di chi ha gestito il webinar, i crediti saranno caricati automaticamente nell’area riservata dell’iscritto dal Consiglio accreditante.

    • No, le modifiche che non alterino i contenuti e la qualità del corso, adeguatamente motivate, possono essere apportate, previa comunicazione e conseguente delibera del Consiglio nazionale.

    • Si, il periodo di validità dell’accreditamento è di dodici mesi.

    • Per i corsi in presenza i dati vengono trasmessi in tempo reale con lettore scanner e tessera sanitaria;
      Per i webinar occorre compilare il file excel inoltrato dal Consiglio nazionale a tutti i soggetti autorizzati, contenente: identificativo corso, codice fiscale, data, ora ingresso, ora uscita;
      Per le Fad occorre estrapolare il file txt contenente i codici fiscali dei discenti ed inviarlo al Consiglio nazionale.

    • Sì, il Consiglio nazionale ha predisposto un format sia della relazione annuale di verifica sia della autocertificazione in cui si dichiara la permanenza dei requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento per la Formazione Continua. Per assolvere agli adempimenti annuali è necessario utilizzare questa documentazione, trasmessa dalla segreteria, restituendola compilata e firmata (sia con firma digitale che autografa) via pec.

    • L’autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo. I soggetti autorizzati che intendono mantenere l’autorizzazione devono presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull’attività̀ formativa erogata nell’anno precedente unitamente all’autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all’art. 7 del Regolamento per la formazione continua. La mancata presentazione della relazione e/o dell’autocertificazione determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.

    • Ai sensi della delibera n. 185 del 17 dicembre 2016, l’importo è pari ad euro 100,00 (ai sensi della delibera n. 230 del 18 novembre 2022, l’importo è pari ad euro 110,00 dal 01/01/2023). Il versamento è a titolo di diritti di segreteria e non è rimborsabile.

    • No. L’ ente per ogni evento formativo deve inoltrare la richiesta di accreditamento al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale, in base alla competenza. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/

    • Sì, si tratta di diritti di segreteria versati a fronte dell’attività che il Consiglio nazionale svolge per l’istruttoria delle istanze.

    • No, i diritti di segreteria per lo svolgimento della formazione continua a favore degli assistenti sociali devono essere versati al momento della prima richiesta di autorizzazione. Successivamente occorre versare i diritti di segreteria solo per l’accreditamento degli eventi formativi.

    • I diritti di segreteria si versano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA accessibile sul sito istituzionale al seguente link https://cnoas.assistentisociali.plugandpay.it/ (Servizi senza registrazione → Pagamento spontaneo → Servizi di segreteria)

    • No, i diritti di segreteria, data la loro natura, non sono rimborsabili in caso di esito negativo dell’istanza o di rinuncia.

    • Le quote devono essere versate nel momento in cui si procede con l’inoltro delle istanze di autorizzazione di un soggetto allo svolgimento di formazione continua o di accreditamento di un evento formativo.

    • Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e non svolge attività rilevante ai fini Iva. Per comprovare il versamento dei diritti di segreteria è sufficiente la ricevuta di avvenuto pagamento.

    • Le istanze di autorizzazione devono essere redatte attraverso il sito www.cnoas.it, esclusivamente on-line, sull’apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale, disponibile al seguente link: http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/agenzie2.cgi, con allegata la documentazione indicata all’art. 10 secondo comma del Regolamento per la formazione continua. Occorre prima versare di diritti di segreteria per un importo pari ad euro 200,00 (euro 220,00 dal 01/01/2023). Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/

    • Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la formazione continua, ai fini dell’autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      • significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo degli Assistenti Sociali;
      • comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;
      • docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum documentato, a carico dei quali non sia stata irrogata negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare e/o condanna penale definitiva;
      • gli amministratori, i dirigenti e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.

    • Per significativa esperienza si intende: l’organizzazione di almeno due eventi annuali e 50 ore documentate di formazione nell’ultimo triennio dedicate specificatamente agli assistenti sociali o concernenti le aree tematiche delle attività professionali di cui all’art. 21 del DPR 5 giugno 2001 n. 328. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/

    • Ai sensi della delibera n. 185 del 17 dicembre 2016, l’importo è pari ad euro 200,00  (ai sensi della delibera n. 230 del 18 novembre 2022, l’importo è pari ad euro 220,00 dal 01/01/2023).  Il versamento è a titolo di diritti di segreteria e non è rimborsabile.

    • Le quote devono essere versate nel momento in cui si procede con l’inoltro delle istanze di autorizzazione di un soggetto allo svolgimento di formazione continua o di accreditamento di un evento formativo.

    • No, i diritti di segreteria, data la loro natura, non sono rimborsabili in caso di esito negativo dell’istanza o di rinuncia.

    • I diritti di segreteria si versano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA accessibile sul sito istituzionale al seguente link https://cnoas.assistentisociali.plugandpay.it/ (Servizi senza registrazione → Pagamento spontaneo → Servizi di segreteria)

    • L’istanza viene esaminata, in via istruttoria, dalla Commissione consultiva per la formazione continua che può chiedere all’istante eventuali chiarimenti o integrazioni. La Commissione esprime il parere di accoglimento o di rigetto, trasmettendolo al Consiglio nazionale che lo esamina nella prima seduta utile. Il Consiglio nazionale, invia una proposta di delibera al Ministero della Giustizia e, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del Ministero vigilante, delibera l’autorizzazione o il diniego. Si invita a prendere visione del Regolamento per la formazione continua e delle allegate Linee guida al seguente link: https://cnoas.org/formazione-continua/

    • Ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento per la formazione continua, può presentare nuovamente l’istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

    • E’ possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, stipulare convenzioni/protocolli con i Consigli regionali o con il Cnoas per ottenere l’accreditamento di un singolo evento. Ciò consentirà di maturare il triennio di esperienza formativa ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione.

    • Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2 del DM 615/1994, infatti, la competenza in materia di iscrizioni è dei Consigli regionali dell’Ordine. Gli eventuali ricorsi al Consiglio nazionale sono disciplinati dal successivo art. 11.

    • Occorre contattare l’Ordine regionale di sua appartenenza, in quanto competente in merito. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett a) del D.M. 615/1994, infatti, è il Consiglio regionale dell’Ordine che “cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni”.

    • Ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali approvato con delibera n. 20 del 25 febbraio 2017, la concessione del logo e del patrocinio gratuito sono riservati esclusivamente ad iniziative di particolare rilevanza e di interesse per la professione e sono oggetto di valutazione autonoma e insindacabile del Consiglio nazionale, con proprio atto deliberativo.
      Le richieste di patrocinio devono essere inviate al Consiglio nazionale almeno 60 giorni prima dell’evento/iniziativa/pubblicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale info@cnoas.it, con allegata documentazione richiesta dal citato Regolamento disponibile al seguente link: https://cnoas.org/amm-trasparente/20-mar-2017-regolamento-per-il-patrocino/

    • I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti al riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia, in base al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115. Sul sito del Ministero di Giustizia, alla seguente pagina: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_11.page sono indicate tutte le informazioni utili per il riconoscimento del titolo professionale.
      Una volta ottenuto il decreto di riconoscimento, l’interessato, per poter richiedere l’iscrizione all’Albo e quindi svolgere la relativa professione in Italia, dovrà completare la formazione, ove necessario, con misure compensative che comportano periodi di tirocinio o un esame scritto e orale.
      A tal fine dovrà presentare al Consiglio nazionale formale istanza così composta:
      • domanda in carta semplice contenente dati anagrafici, domicilio attuale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e posta certificata; in caso di opzione per il tirocinio è necessario inserire l’indicazione della località geografica desiderata per iniziare il tirocinio e l’eventuale identificazione dell’ente o del servizio scelto;
      • una marca da bollo da 16,00 euro;
      • due fototessere,
      • copia documento di identità valido;
      • copia codice fiscale;
      • copia autentica del decreto ministeriale.
      La domanda – così completa- deve essere spedita attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
      Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Via del Viminale 43 – 00184 Roma.

 

Agenzie

    • No, le convenzioni, i protocolli, gli accordi sono validi solo per richieste di accreditamento di eventi realizzati nella regione interessata, e la richiesta deve essere presentata solo a quello specifico Consiglio regionale.

    • No, se l’evento si svolge in una sola regione la richiesta di accreditamento deve essere presentata al CROAS competente territorialmente.

    • Il regolamento vigente (art. 10 scheda n. 1) prevede che i crediti deontologici vengano calcolati in base al numero dei partecipanti previsti e alle modalità formative utilizzate.
      Esempio: un evento di 4 ore rivolto fino a 30 partecipanti otterrà 2 crediti formativi e 2 deontologici. Per lo stesso evento che preveda anche metodologie formative attivanti saranno attribuiti 1 credito formativo e 3 deontologici.