I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti al riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia, in base al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115. Sul sito del Ministero di Giustizia, alla seguente pagina: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_11.page sono indicate tutte le informazioni utili per il riconoscimento del titolo professionale.
Una volta ottenuto il decreto di riconoscimento, l’interessato, per poter richiedere l’iscrizione all’Albo e quindi svolgere la relativa professione in Italia, dovrà completare la formazione, ove necessario, con misure compensative che comportano periodi di tirocinio o un esame scritto e orale.
A tal fine dovrà presentare al Consiglio nazionale formale istanza così composta:
• domanda in carta semplice contenente dati anagrafici, domicilio attuale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e posta certificata; in caso di opzione per il tirocinio è necessario inserire l’indicazione della località geografica desiderata per iniziare il tirocinio e l’eventuale identificazione dell’ente o del servizio scelto;
• una marca da bollo da 16,00 euro;
• due fototessere,
• copia documento di identità valido;
• copia codice fiscale;
• copia autentica del decreto ministeriale.
La domanda – così completa- deve essere spedita attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Via del Viminale 43 – 00184 Roma.