REGOLAMENTO FC/3: i soggetti della formazione e il nuovo online

Mentre pubblichiamo il nuovo Regolamento per la Formazione Continua reso noto oggi sul  Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia LINK  – le pagine che interessano noi assistenti sociali vanno dalla 51 alla 61  –  ecco la terza parte del nostro riassunto che riguarda i soggetti della formazione. Il testo è stato elaborato anche attraverso il confronto con le agenzie autorizzate e i Consigli territoriali e aggiorna regole e procedure per la progettazione, l’accreditamento e la realizzazione delle attività formative.

*Autorizzazione nazionale
L’art. 9 disciplina l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministero vigilante. È richiesta una specifica esperienza nella formazione delle e degli assistenti sociali, pari ad almeno 2 eventi e 30 ore di formazione nel triennio precedente. Per i soggetti costituiti da meno di tre anni sono richiesti 1 evento e 10 ore. L’autorizzazione ha validità massima triennale e scade comunque il 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio formativo.

*Convenzioni, accordi e protocolli con i Consigli territoriali
L’art. 11 disciplina le collaborazioni con i Consigli territoriali. Gli accordi territoriali sono riferiti alle attività, in presenza e online, svolte nel territorio del Consiglio con cui sono stipulati e rivolte ad assistenti sociali di quel Croas. Possono partecipare iscritti di altri Consigli territoriali fino al 10% del totale degli iscritti alla singola attività. Oltre questa percentuale si applica la disciplina dell’autorizzazione nazionale. Anche gli accordi hanno validità massima triennale, con scadenza al termine del triennio formativo.

*Tra le altre indicazioni da tenere presenti, l’accreditamento ex ante deve essere richiesto almeno 30 giorni prima dell’evento.  Per la FAD asincrona il limite passa da 45 a 15 crediti per evento, nell’ottica di favorire una maggiore diversificazione dell’offerta formativa. Vengono inoltre definiti requisiti più puntuali per qualità didattica, tracciabilità e verifica dell’apprendimento.

*Il Regolamento distingue inoltre le diverse forme di supervisione professionale, con specifici criteri e limiti per quella monoprofessionale, multiprofessionale e individuale fruita e disciplina le modalità di rilevazione e rendicontazione delle presenze in relazione alle diverse modalità formative. Con il nuovo regolamento la supervisione di gruppo monoprofessionale consente il riconoscimento di 1 credito per ora, fino a 48 crediti nel triennio. La supervisione multiprofessionale riconosce 1 credito per ora, fino a 18 crediti nel triennio. La supervisione individuale fruita, se condotta da un assistente sociale, è riconoscibile ex post e attribuisce 1 credito formativo e 1 deontologico per ora, fino a 20 crediti nel triennio.

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