Presenza di un assistente sociale nell’equipe di accertamento, nessun dubbio sul fatto che la presenza di un assistente sociale possa essere in alternativa a un altro professionista tra i componenti dell’unità di valutazione multidimensionale, no all’assegnazione per legge della funzione di coordinatore a un professionista sanitario.
Siamo all’ultimo passaggio dell’iter parlamentare del decreto “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, Come CNOAS abbiamo seguito sin dalle prime fasi la stesura della Legge delega disabilità , la 227 del 2021, collaborando, poi con il ministero della Salute affinché i relativi decreti attuativi fossero realmente rispondenti ai bisogni e ai diritti delle persone con disabilità. Pur riconoscendo ora nella struttura del decreto e nell’impostazione di molte parti un importante cambiamento nell’approccio alla disabilità, intravvediamo anche, in alcuni suoi passaggi, il rischio di depotenziare degli aspetti fondamentali della legge delega.
Da qui i nostri rilievi e le proposte di emendamento.
In particolare ci siamo soffermati sull’articolo 9, sottolineando come la valutazione della condizione di disabilità sia il frutto di un’analisi globale di tutti gli aspetti della persona comprensivi anche di quelli sociali e psicologici. Per questo riteniamo sia è necessario prevedere nell’équipe di accertamento, oltre al medico e allo specialista di riferimento, la presenza di un assistente sociale e di uno psicologo.
Due le osservazioni e le proposte di modifica dell’articolo 24 che interessa l’Unità di valutazione multidimensionale (UVM). Importante l’indicazione della figura dell’assistente sociale tra i componenti necessari dell’unità di valutazione multidimensionale, la formulazione dell’elenco puntato ingenera il dubbio che l’assistente sociale possa essere in alternativa alla figura dell’educatore o di altro operatore sociale e quindi possa non essere presente. Questa circostanza è da scongiurare. Infine il comma 2 dell’art.24 prevede l’assegnazione ex lege della funzione di coordinamento dell’UVM a un professionista sanitario: tutto ciò è incoerente con l’impianto della legge delega e la finalità primaria della Convenzione ONU a cui si richiama, che puntano alla realizzazione dell’inclusione sociale e alla promozione dell’autonomia delle persone con disabilità attraverso una attenzione ai contesti di vita, alle reti famigliari, amicali, della comunità.
“Siamo certi che i componenti la commissione valuteranno le nostre proposte che facciamo anche grazie alla conoscenza dei bisogni e delle aspettative delle persone, delle famiglie e dei contesti di vita che è patrimonio dei professionisti presenti nei territori – dice la vicepresidente Mirella Silvani – Le e gli assistenti sociali costruiscono, insieme a chi si rivolge a loro, percorsi di sostegno e progetti di vita rispettosi dell’autodeterminazione, della dignità di ognuno e promuovono politiche locali d’inclusione in modo che vi siano pari opportunità. Chi legifera deve tenerne conto”.
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