
Nei giorni scorsi il Ministero ha fornito alcune istruzioni operative per i servizi sociali per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.
Nel rimandare alle informazioni ministeriali: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/rinnovo-assegno-di-inclusione-istruzioni-i-servizi-sociali ecco un nostro riassunto per punti.
1) L’ADI è riconosciuto per 18 mesi continuativi.
Dal luglio 2025 i primi beneficiari che hanno completato questo periodo, possono presentare domanda di rinnovo per ulteriori 12 mesi, dopo un mese di sospensione.
I pagamenti riprendono dal mese successivo alla domanda; il primo accredito è previsto intorno al 15 del mese, i successivi intorno al 27.
2) Se il nucleo familiare è rimasto invariato (salvo nascite/decessi), la procedura di rinnovo è semplificata: non serve una nuova iscrizione al SIISL; non occorre sottoscrivere nuovamente il Patto di attivazione digitale (PAD).
3) Se ci sono stati cambiamenti nella composizione del nucleo (ingressi o uscite di componenti), la domanda va presentata secondo le regole ordinarie, con nuova iscrizione al SIISL e sottoscrizione del PAD.
4) Per i nuclei con persone in condizione di svantaggio certificata (es. disabilità, disturbi psichiatrici, dipendenze, marginalità sociale) al rinnovo occorre riportare gli estremi delle certificazioni già presentate, se ancora valide.
Se le certificazioni o i programmi di cura fossero scaduti, devono essere già rinnovati al momento della nuova domanda.
Se le certificazioni precedenti non avevano la data di scadenza, serve comunque una nuova verifica da parte delle amministrazioni competenti. Attenzione perché le certificazioni scadute senza proroga comunicata (tramite modello ADI-Com), comportano l’esclusione dal beneficio o la decadenza della domanda. È raccomandato segnalare eventuali proroghe almeno due mesi prima della scadenza.
5) Resta l’obbligo di contatto con i Servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.
Per i nuclei composti esclusivamente da persone esonerate dagli obblighi di attivazione sociale e lavorativa (anziani, disabili, caregiver), il Ministero prevede modalità di contatto semplificate, in considerazione delle fragilità.
È in vigore una clausola di salvaguardia: se la presentazione avviene oltre i termini, vengono comunque erogate le prime tre mensilità, per evitare interruzioni improvvise.
